di TOMMASO VERGA

Giuseppe Caroli

Giuseppe Caroli

La giunta regionale delibera “che l’Azienda sanitaria locale RM G si avvalga in tutti i contenziosi giudiziali, presenti e futuri, derivanti dalle procedure connesse all’alienazione dei beni immobili denominati ‘Terreni ex Pio Istituto Santo Spirito’, ricadenti nei Comuni di Tivoli e Guidonia Montecelio e trasferiti in proprietà alla stessa in forza dell’articolo 1, comma 6 della l.r. 14/2008, della Avvocatura regionale senza oneri finanziari a carico dell’Azienda”. Delibera numero 876, approvata il 9 dicembre 2014.
C’E’ CHI RIVENDICA L’USUCAPIONE. Una svolta la decisione dell’esecutivo guidato da Nicola Zingaretti, evidentemente preoccupato dalla piega presa a Tivoli. In ballo, va ricordato, ci sono i proventi derivanti dalla vendita dei 276 ettari. E la destinazione fissata: riduzione dell’ereditato deficit sanitario del Lazio, prima non invidiata capolista della classifica nazionale. Per cittadini e imprese vuol dire riduzione di Irper e Irap. Una preoccupazione ampiamente giustificata dopo gli atti della Asl nei confronti di tre delle 4 cooperative che “occupano” Albuccione – Menghi, Jeranense e 2000 – insieme con alcuni singoli soci, che hanno deciso di rivendicare, dinanzi al tribunale civile di Tivoli, l’usucapione dei terreni, il 12 giugno 2014.
Di qui la decisione regionale. Che la RmG ignora. Contrapponendo il 12 dicembre 2014, 3 giorni dopo, un proprio collegio di difesa. A distanza di 6 mesi dalla citazione in giudizio e nonostante la struttura interna aziendale abbia per tempo relazionato sulla necessità di difendersi. Da quasi un mese, inoltre, s’è svolta la prima udienza, il 18 novembre. (E certamente incorrendo nelle decadenze previste dal codice di rito per chi si costituisce tardivamente, così rischiando di danneggiare l’ente). Va precisato che l’Avvocatura regionale non sarebbe costata nulla. Viceversa, la Asl (delibera 906) affida “il relativo incarico di difesa, congiuntamente e disgiuntamente, agli avv.ti Michele Pagano, Giorgio Pallavicini e Tommaso Pallavicini”. Impegno di spesa, 10 mila euro; 5 mila a Pagano, altrettanti divisi per gli altri due.
LA ASL AL GIUDICE: OBBLIGATORIA LA MEDIAZIONE. E’ giustificata la rivendicazione dell’usucapione delle cooperative di Albuccione? Si direbbe di no, visto che dal 1944 mantengono rapporti contrattuali con gli enti – Regione Lazio, Comuni di Tivoli e di Guidonia Montecelio, Ausl, Asl – che, di volta in volta, nel tempo, hanno amministrato i 276 ettari di terreno: contratti d’affitto, bollette, bilanci depositati, eccetera. Strumenti che costituiscono il diniego al diritto di usucapione. Dello stesso parere, a leggere la sua delibera, è Giuseppe Caroli, il direttore generale. Ne deriva che ha deciso la difesa a oltranza del patrimonio.
Senonché, quando i legali della Asl siedono al tavolo con le controparti non lo fanno certo per buona creanza. Oltre ad accettare di discuterne, convengono sulla nomina di un perito di parte e, addirittura, rammentano al giudice che è obbligatoria la “mediazione”, soluzione che evita si emetta una sentenza. Quella del tribunale di Civitavecchia è stata sfavorevole. Ai ricorrenti. Se la Asl compone la controversia a questo modo, difficilmente il deficit sanitario laziale ne risentirà. Zingaretti preoccupato? Non è il solo…
Ci si potrebbe fermare qui, all’inspiegabilità di decisioni, scelte e comportamenti. Aspetti da valutare non mancano. Ci si tornerà su. Ora è necessario chiedersi quali ragioni hanno portato la Asl ad imbarcarsi in un contenzioso sempre più aspro (e ormai prolungato). Un interrogativo retorico se non accompagnato dalle domande “pratiche”: a meno che non voglia contestarne la legittimità o la non applicabilità alla vicenda, poteva la RmG deliberare la costituzione in giudizio dopo l’avocazione dell’avvocatura regionale? Ove, al contrario, non si contesti legittimità ed efficacia, l’affidamento dell’incarico difensivo ad avvocati esterni, in palese violazione della delibera stessa, non configura un evidente danno per l’ente? In tal caso, l’aver deliberato un impegno di spesa in favore dei tre legali, in violazione della delibera regionale, non è suscettibile di valutazione ai sensi dell’art. 323 c.p.?
Dall’aria che tira l’impressione è che a concludere sarà un giudice. Se non due.