di ELISABETTA ANIBALLI

CON L’ENNESIMA sentenza di qualche giorno fa (pubblicata il 5 maggio), richiamandone una decina di precedenti sempre riguardanti la medesima questione, il Tar del Lazio ha riaffermato che l’autorizzazione regionale al funzionamento dell’impianto di Tmb del 2 agosto 2010 è legittima perché ormai inoppugnabile, quindi efficace ai fini della legittimità degli atti amministrativi successivi, compresa l’autorizzazione di rinnovo chiesta dal privato, la società riconducibile all’imprenditore Manlio Cerroni, nel luglio del 2015. L’ennesimo ricorso era stato presentato dal Comitato di risanamento ambientale (Cra), qualche mese dopo quello già bocciato del Partito democratico.

Una vicenda lunga 10 anni che ha assunto contorni grotteschi per avere intasato le aule della giustizia amministrava e che sembra essere arrivata al capolinea, inserendosi in un quadro di desolante, generale disservizio relativo alla chiusura del ciclo dei rifiuti nella regione Lazio, con la città di Roma a rappresentare una reale emergenza: cassonetti stracolmi, degrado, capacità di smaltimento pari a un terzo del rifiuto domestico prodotto, treni che ogni giorno partono alla volta del nord Europa a fronte di una spesa di milioni di euro.

Per tali ragioni la questione del contestato impianto di trattamento meccanico biologico, voluto su un’area adiacente il parco archeologico dell’Inviolata alla fine del primo decennio del nuovo millennio, incrocia le sorti con il piano regionale dei rifiuti alle prese con la emergenza romana. L’ultima versione del documento di programmazione regionale è del 2012 che modifica gli Ato (gli ambiti territoriali all’interno dei quali giungere all’autosufficienza nello smaltimento degli Rsu) arrivando a prevederne uno per la intera regione, lasciando però l’impiantistica priva di un reale aggiornamento rispetto alla programmazione del 2005.

Il Piano è totalmente di competenza della Regione Lazio. Fu all’indomani della sua approvazione (l’amministrazione era quella di Piero Marrazzo, commissario straordinario per la emergenza rifiuti) che il privato Manlio Cerroni presentò (in Regione) il progetto per la realizzazione del Tmb nell’area dell’Inviolata, il piano del resto lo prevedeva. Ora, dopo passaggi elefantiaci fatti di ricorsi e impugnazioni, una trafila lunghissima, la società del “Supremo” sembra avere avuto ragione pressoché su tutti i fronti, l’impianto è bello che costruito e pronto ad entrare in funzione, consiglio dei ministri permettendo cui la legge demanda il parere ultimo sul rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale a fronte del mancato accordo nel settembre del 2015 tra Regione e Comune di Guidonia Montecelio in sede di conferenza dei servizi.

Cancelli chiusi all’Inviolata ( da www.aniene.net; foto del Cra, Comitato risanamento ambientale). In alto, foto di Angelo Scipioni

Un parere pressoché già scritto, a favore di Cerroni. I comitati e le associazioni che si raggruppano nel Cra obietteranno che c’è ancora un giudizio pendente davanti al Tribunale di Tivoli, un procedimento di carattere penale aperto a seguito degli esposti degli stessi cittadini. Quell’impianto, si sostanziava nella denuncia, non si doveva costruire mancando all’origine di un legittimo iter amministrativo ed è dunque abusivo, su tale obiezione il magistrato ne disponeva il sequestro. A meno di ricorsi al Consiglio di Stato, ultimo giudizio della giustizia amministrativa, il Tar ha già sentenziato in via definitiva che tutto il procedimento è al contrario legittimo e di conseguenza il Tmb non è abusivo, facile prevedere quali ne saranno le risultanze anche in sede penale.

Ora, visto che a Guidonia ci sono le elezioni, sarebbe vitale per cittadini, che divisi in fazioni si dichiarano contrari o favorevoli, che i candidati sindaco si esprimessero su un fatto acquisito: il Tmb entrerà in funzione. Passato il tempo dei ricorsi al Tar, delle fasi “il Mibact ha ragione lunga vita al Mibact”, e dell’imbastire teorie “suggestive” ma infondate che hanno stancato perfino i giudici amministrativi, come si evince dall’ultima sentenza (non ne possono più del Tmb di Guidonia) dicessero cosa intendono fare dell’impianto. Pur sapendo che le decisioni sono regionali, e che ogni valutazione sull’impiego del Tmb guidoniano è legata alle esigenze del bacino laziale con prevalente attenzione su Roma. Se la capitale non riesce a smaltire i rifiuti l’intero sistema regionale di smaltimento non funziona, questo è evidente. Il Tmb dell’Inviolata è quindi utile per aiutare a superare la emergenza capitolina? Lo è all’interno di una nuova programmazione in via di definizione in sede di giunta regionale (un nuovo piano è atteso a fine 2017)? Zingaretti dovrebbe uscire dalla tana e dire chiaramente come intende affrontare la questione rifiuti nel Lazio, a Roma e cosa vuole fare del Tmb dell’Inviolata, perché gli aspiranti sindaci possano prendere una posizione netta davanti agli elettori.

Dieci quesiti sulla trasparenza delle procedure (ce n’è anche per i candidati sindaco)

Restano infine alcune domane alle quali sarebbe necessario rispondere ai fini della chiarezza e della trasparenza. A spiegare una vicenda giudiziario amministrativa lunga 10 anni, alla base della quale ci sono state evidenti omissioni, potenziali errori che se riconosciuti dovranno avere la giusta attribuzione di responsabilità con conseguente applicazione di penali e procedimenti di carattere sanzionatorio e chi ha sbagliato paghi.

1. L’AIA DEL 2010. Le associazioni e i comitati hanno insistito fin dal primo momento che l’Aia originaria del 2010 non era valida perché mancante del parere vincolante del Mibact (il ministero per i Beni culturali e ambientali), su questo punto hanno costruito più di qualche ricorso al Tar (e anche il Partito democratico). Avevano ragione, il Tar glielo riconosce, il procedimento di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale del 2010 era realmente privo di quel parere. Perché chi doveva rilasciarlo non lo fece, anche negativo che fosse?

2. L’INVITO AL MIBACT. È vero che il Mibact non venne invitato a prendere parte alla Conferenza dei servizi, organismo collegiale deputato all’approvazione di procedimenti amministrativi qual è l’autorizzazione integrata ambientale che nel 2010 diede il via all’entrata in funzione del Tmb?

Francesco Zadotti e, alle spalle, Gianmario Baruchello del “gruppo Cerroni”

3. LA CONVOCAZIONE. Se sì, quando il dirigente responsabile del Mibact si accorse della mancata convocazione da parte della Regione Lazio a prendere parte alla Conferenza dei servizi?

4. IL MIBACT E IL TAR. I comitati e le associazioni hanno ragione quando sostengono che quel provvedimento era viziato ab origine mancando il parere vincolante del dirigente del Mibact, hanno tentato di dimostrarlo nelle sedi penali e amministrative, ma allora, a maggior ragione, perché il Mibact mentre scriveva in ogni dove, e per anni, sulla illegittimità dell’Aia del 2010 (per mancanza di parere vincolante dello stesso Mibact) non impugnava l’atto davanti al Tribunale amministrativo per chiederne formale annullamento degli effetti? Così facendo (scrivono i giudici del Tar) ha sanato il vulnus e reso l’atto inoppugnabile, determinato un danno all’intera collettività?

5. QUALE DELLE DUE? Se è vero che quando si combatte “una guerra” come quella combattuta dal Mibact per anni si è pronti a ricorrere ad ogni evidenza, compreso il ricorso al Tar, perché il dirigente non lo fece? Delle due l’una: quel dirigente era non competente nel non ritenere necessaria la impugnazione dell’atto in sede di giustizia amministrativa? Al contrario lo era troppo, forse già sapeva che non facendo niente nelle sedi deputate avrebbe reso l’Aia inoppugnabile e quindi valida anche per gli effetti sugli atti successivi?

6. I TERMINI SCADUTI. Può essere che al Mibact si siano resi conto della mancanza del parere vincolante solo molto dopo licenziamento dell’Aia, quando ossia erano già scaduti i termini per impugnare l’atto davanti al Tar? E che abbiano condotto una battaglia solo formale e comunicativa per anni ben sapendo che nella sostanza, nessun fattore avrebbe potuto modificare gli effetti dell’autorizzazione del 2 agosto 2010?

La “mappa” dell’Inviolata, con, al centro, l’impianto per il trattamento dei rifiuti

7. LEGITTIMO L’ATTO ILLEGITTIMO Se hanno ragione le associazioni e i comitati (come hanno ragione: il Tar lo riconosce) qualcuno al Mibact può avere, nella migliore delle ipotesi, sbagliato e se sì, chi paga il danno per avere incardinato nella legittimità un atto inizialmente illegittimo?

8. LA RIVALSA DI CERRONI. E se a fronte di tanti e tali errori, forte delle sentenze a favore, il colosso Cerroni attendesse il momento della “giustizia” e chiedesse i danni per le lungaggini burocratiche che hanno oggettivamente rallentato l’entrata in funzione del Tmb cagionando un danno economico rilevante d’impresa, chi pagherebbe? Il dirigente del Mibact che non si accorse in tempo del mancato parere, o forse se ne accorse ma non intraprese l’unica via corretta (per i giudici del Tar) ovvero la impugnazione dell’atto, oppure pagherebbero i cittadini perché con Cerroni (Manlio) quasi sempre gli accordi salvaburocrazia passano sulla testa delle corrette procedure e del bene comune?

9. IL CONSIGLIO DEI MINISTRI. Ora a decidere sull’esito del rinnovo dell’Aia sarà il Consiglio dei ministri perché così vuole la legge a fronte del mancato accordo in sede di conferenza dei servizi del settembre del 2015, fatto voluto o strategia dello scaricabarile?

10. L’ATTO INEFFICACE. Il mancato accordo dipese dal fatto che la dirigente comunale Paola Piseddu (in disaccordo con la Regione), sposando la tesi del MIbact (poi smentita dal Tar in via definitiva) sostenne che tutto il procedimento era viziato ab origine dalla illegittimità e quindi dalla inefficacia dell’atto del 2010 per la mancanza del parere del Mibact. Sapeva Piseddu che quell’atto era ormai inoppugnabile perché mai opposto dallo stesso Mibact nelle sedi deputate, e che gli effetti di legge di quel vizio erano ormai non rilevabili? Ha sbagliato anche lei dal momento che già nel 2013/2014 il Tar del Lazio aveva sentenziato che non sono ravvisabili elementi per ritenere che la citata Aia 2010 sia affetta da nullità”?