di TOMMASO VERGA
L’udienza si è svolta ieri, come prefissato. Oggi a mezzodì la pubblicazione della sentenza (non è una «sentenza» ma aiuta a comprendere). Nessuna sorpresa, come nelle previsioni il Tar ha deciso per la sospensione dell’ordinanza di revoca delle attività emessa dal Comune di Guidonia Montecelio, la parte più significativa (e attesa) del ricorso della «Str spa» – annullare il provvedimento tout court – non è stata accolta. Nessuna sorpresa comunque.

La Str spa deve proseguire «nell’attività di recupero ambientale»

Che ci sarebbe stata nel caso di decisione contraria. Il contenuto delle tesi contrapposte si misurerà a tempo debito. Al momento era necessario non compromettere la discussione sugli argomenti: non compromettere la «tenuta» aziendale, non compromettere l’occupazione delle maestranze. Nell’elenco manca il tema ambientale. Invece presente nelle conclusioni dei magistrati: a sostegno del Comune e della sua posizione, il Tar sostiene che l’azienda è comunque obbligata a proseguire «nell’attività di recupero ambientale».

Tutto il rimanente è delegato al dibattimento. Due le ragioni a sostegno dei «motivi di fondatezza»: «l’attività della cava non si è conclusa» il primo. Non soltanto dal punto di vista dell’escavazione quanto della mancata conclusione della procedura conseguente alla «presentazione di una nuova istanza di proroga dell’autorizzazione che espressamente stabilisce la prosecuzione dell’attività estrattiva già autorizzata fino alla definizione del procedimento di rinnovo da parte del Comune o della Regione, nell’ipotesi in cui, come nella fattispecie, l’istanza sia stata presentata almeno tre mesi prima della scadenza del titolo autorizzatorio»; secondo, «precedentemente all’adozione del provvedimento impugnato non è stata mossa alcuna contestazione alla Str».

Per questo, la «Str spa» può continuare a scavare, perché il ricorso (tutto, l’insieme) «presenta profili di fondatezza». 
Anche se viene accolto quanto necessario a emettere la «sospensiva». Di qui, l’espressione che il Tar non può non tenere conto del «bilanciamento dei delicati interessi, pubblici e privati». Tutto concorre a sostenere l’esistenza«dei presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, con conseguente sospensione del provvedimento di revoca impugnato».

«La parte più diligente tra le due è pregata di comunicarcelo»

Singolare (a parere) il riferimento finale della sentenza alla futura – se ci sarà – chiusura della controversia. Che avverrà nel momento in cui il tribunale sarà informato della conclusione «del procedimento avente ad oggetto la proroga dell’autorizzazione, avviato con l’istanza presentata in data 5 agosto 2016». Con un nota bene: «la parte più diligente tra le due è pregata di comunicarlo immediatamente».

Ad impedire il calo del sipario sul primo atto della vicenda, provvederanno questa mattina i carabinieri-forestali. Per una verifica nella stessa cava, la «Str spa». Nessuno ne conosce la provenienza, il motivo che regola l’ispezione (se di ispezione si tratta). A riflettere, si direbbe un atto relativo a un’indagine in corso (chi altri, se non un pubblico ministero o un sostituto procuratore può mobilitare i carabinieri?). Non va dimenticato, che la documentazione della controversia Str spa-Comune di Guidonia Montecelio (meglio: Paola Piseddu, la dirigente, Filippo Lippiello, per la cava) giace presso la procura di Tivoli, inviata dalla responsabile dell’assessorato all’Ambiente cittadino. Le conclusioni ognuno le tiri a suo piacimento.