di TOMMASO VERGA
«PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa». Quindi le aree a destinazione d’uso industriale/estrattivo e non edificatoria sono soggette all’imposta Ici-Imu. A deciderlo è l’ordinanza d’un anno fa dei giudici della Corte suprema di cassazione, sezione tributaria, contro la Travertini Caucci spa, la numero 7987, emessa il 25 gennaio e depositata il 21 marzo 2019.
Nel merito, la Cassazione sottolinea che, sulla base delle leggi in materia, sono soggette a detta imposta tutte le aree potenzialmente utilizzabili per la edificazione, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso (residenziale, industriale, commerciale ecc.), valendo a tal fine le previsioni del Prg (Piano regolatore generale), a prescindere dai provvedimenti attuativi. La destinazione d’uso vale solo per la diversa determinazione del valore venale, cioè dell’imponibile, essendo ovvio che un’area con destinazione industriale / estrattivo, ai fini esclusivamente edificatori, ha un valore oggettivo inferiore rispetto ad un’altra destinata a edilizia residenziale. La distinzione rilevante è semmai «a fini fiscali, perché differenti sono i criteri utilizzati per determinare la base imponibile».
Il ricorso – il numero 18772 del 2013 della «Travertini Caucci spa» – ha preso spunto dalle sanzioni irrogate dal Comune di Guidonia Montecelio a seguito della sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma, la numero 371, depositata il 29 maggio 2012.
Anche se, in realtà, la «prima pietra» risale a quindici anni fa. «La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento con cui l’Agenzia del territorio ha contestato l’omesso versamento dell’Ici per l’anno 2005 – si legge –, oltre sanzioni e interessi con riguardo a sei lotti di terreno, con destinazione industriale estrattiva». Circoscritto l’esito comunque favorevole alla Caucci spa: «la commissione tributaria provinciale ha accolto parzialmente l’appello sul presupposto che non fossero dovute le sanzioni irrogate». Ricorso del Comune di Guidonia Montecelio: «La commissione tributaria regionale del Lazio rigetta l’appello della contribuente, accogliendo l’appello incidentale del Comune relativo al pagamento delle sanzioni».
Schermaglie se confrontate con quanto l’azienda ritiene l’elemento principale del contrasto: per la Caucci spa – in ciò espressione della posizione della categoria – i terreni non sono assoggettabili all’Ici in quanto industriali. La società «lamenta la mancanza o l’insufficienza della motivazione in ordine alla qualificazione di area fabbricabile dei terreni. In particolare, si ritiene che la sentenza abbia ritenuto gli immobili in questione assoggettati all’Ici, prescindendo dai presupposti individuati dalle norme sopra richiamate; si censura l’omessa motivazione sull’asserita natura edificatoria e l’assenza di ogni specifico riferimento al contenuto del Piano regolatore generale, sia pure genericamente richiamato».
Ricorso respinto. Perché, secondo la Cassazione, «presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa. L’imposta comunale sugli immobili è una imposta locale sul patrimonio immobiliare, a carattere proporzionale (ad aliquota unica), reale (in quanto prescinde dalle ulteriori condizioni economiche del contribuente) e periodica (riferita all’anno solare). Infatti, il presupposto impositivo è costituito dal possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli». Si può affermare «partita chiusa».