di TOMMASO VERGA
«L’IGIENE DELL’ACQUA DELLE TERME? MAH!». Perché? Perché alle Acque Albule i controlli per le piscine verrebbero eseguiti attualmente sulla base delle disposizioni del Dpr 470/1982 relative alle comuni acque di balneazione. Ossia, applicando una legge sbagliata, anzi, meglio ancora, abrogata. Ennesima condizione non esattamente ossequiosa della normativa.
Nella nota controversia tra la «spa Acque Albule» ed i gestori dei «laghetti del Barco», dopo la scoperta che le acque delle piscine propagandate come termali, tali non erano fin dal 1984, si era preso atto della candida dichiarazione di un dirigente della società.
Il problema è che tale Dpr, a decorrere dal 31 dicembre 2014, è stato abrogato dall’articolo 17 del D.lgs 30 maggio 2008 n. 116, il quale peraltro, nel dettare le nuove regole per le acque destinate alla balneazione, all’articolo 1 comma 4°, dispone esplicitamente che tali norme non si applicano alle piscine ed alle terme.
E qui la confusione è massima, perché, a quanto sembra, per le piscine si dovrebbe applicare l’accordo della Conferenza Stato-Regioni Rep. 1605 del 16 gennaio 2003 (alla quale naturalmente ha partecipato la Regione Lazio), che prevede categoricamente la caratteristica della “potabilità” delle acque immesse in detti invasi: potabilità ovviamente e notoriamente realizzata con l’aggiunta di disinfettanti e cioè di cloro.
Purtroppo, per le acque sulfuree il cloro non è utilizzabile perché, così sembrerebbe, creerebbe una miscela esplosiva. D’altra parte, il predetto dirigente della «spa Acque Albule», nell’intervista richiamata, nel fare riferimento alla disciplina per le comuni acque di balneazione, ha sostanzialmente ammesso che le acque delle piscine non hanno le caratteristiche essenziali della potabilità e tanto meno ha fatto riferimento (conformemente alla pubblicità dell’azienda relativa a «piscine termali») all’utilizzo di disinfettanti idonei al raggiungimento di un simile risultato.
In Italia, purtroppo, per le continue modifiche normative (e poi si dice che i nostri parlamentari non lavorano) accade che il cittadino, anche quando intende rispettare le leggi, finisce per applicare quelle sbagliate o, peggio ancora, abrogate. Come avvenuto con il decreto 470/1982, appunto.
Insomma, si sta nel limbo ed il rispetto della legalità pare sia proprio impossibile.

Il decreto 116 del 2008
Art. 1. Finalità e campo di applicazione
1. Il presente decreto è finalizzato a proteggere la salute umana dai rischi derivanti dalla scarsa qualità delle acque di balneazione anche attraverso la protezione ed il miglioramento ambientale ed integra le disposizioni di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
2. Il presente decreto stabilisce disposizioni in materia di:
a) monitoraggio e classificazione della qualità delle acque di balneazione;
b) gestione della qualità delle acque di balneazione;
c) informazione al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione.
3. Il presente decreto si applica alle acque superficiali o parte di esse nelle quali l’autorità competente prevede che venga praticata la balneazione e non ha imposto un divieto permanente di balneazione.
4. Le norme del presente decreto non si applicano:
a) alle piscine e alle terme;
b) alle acque confinate soggette a trattamento o utilizzate a fini terapeutici;
c) alle acque confinate create artificialmente e separate dalle acque superficiali e dalle acque sotterranee

Art. 17. Norme transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, cessano di avere efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2014.