di TOMMASO VERGA
CHI RISIEDE IN PROSSIMITA’ DELLE DISCARICHE (fino a 5 chilometri; ma il dato sulla distanza non è scientificamente provato) risulta assoggettato a tumori in misura maggiore del 34 per cento rispetto alla tendenza dell’insieme della popolazione. Il dato risale a uno studio di membri del DEP – Dipartimento epidemiologico – del 2016 commissionato dalla direzione rifiuti della Regione Lazio. Un secondo screening, replicato nel 2022 sul medesimo campione di discariche del Lazio, quanto a numeri non è stato divulgato. Un top secret che con tutta probabilità sottintende percentuali in ulteriore crescita, con tutti gli effetti preoccupanti sullo stato di salute della popolazione.

Da precisare che le risultanza del 2022 risalgono alle Università di Bari e Bologna coadiuvate da esperti ambientali del CNR. Il dossier è frutto dell’esame del numero di tumori registrati nelle città italiane tra il 2009 e il 2018, ed è stato pubblicato sulla rivista scientifica Science of the Total Enviorment, specializzata in temi ambientali. Titolo, The spatial association between envirnonmental pollution and long-term cancer mortality in Italy. La pubblicazione è stata resa possibile in modalità open access sulla rivista “Science of the Total Environment” mentre l’intero dataset è sulla rivista “Nature Scientific Data”.
«In un’ottica di salute globale, secondo l’approccio noto come One Health, è ormai chiaro che la qualità della vita della nostra specie dipende strettamente da quella dell’ambiente in cui viviamo e dell’intero pianeta” – la spiegazione del professor Roberto Cazzolla Gatti –. È necessario, allora, dare priorità non solo alla ricerca di cure per il cancro, ma anche alla riduzione e prevenzione della contaminazione ambientale».
In un contesto nel quale si direbbe che l’argomento interessi soltanto gli studiosi e gli specialisti dei temi «ambiente» per un verso, e “tumori” per l’altro, va resa nota l’ordinanza specifica (e molto scientifica) emessa il 2 dicembre 2011 dalla Provincia di Roma, a quel tempo ancora autorità competente, che riconduceva
le responsabilità della contaminazione dell’area dell’Inviolata (nella foto in alto, un falco pellegrino ritratto all’interno del Parco naturalistico-archeologico deliberato con la regge regionale 22, del 20 giugno 1996) al gestore, diffidandolo «ad adottare i necessari interventi di messa in sicurezza, di emergenza/urgenza di bonifica e ripristino ambientale rispetto alle acque soggiacenti la discarica così come previsto del D.lgs. 152/2006 al fine di ricondurre le acque al di sotto dei valori limite di cui alle CSC».
CSC, acronimo che sta per «concentrazioni soglia di rischio» sono invece i livelli di contaminazione specifici il cui superamento qualifica un sito come effettivamente contaminato, con conseguente necessità di messa in sicurezza.
Effetti? Nessuno. L’ordinanza risale al 2011, la Provincia viene abolita il 31 dicembre 2014, il 1° gennaio entra in campo (un ente con la passione per gli stadi) la “CMRC” (Città metropolitana di Roma Capitale) che non risulta abbia imposto qualche azione in proposito. Tanto è vero che la presa di responsabilità di «Eco Italia 87 Srl» è invece stata lungi dall’essere attuata e tantomeno completata, mancando il riconoscimento di azioni “sbagliate” nonché meramente discrezionali e certo non obbligatorie come vorrebbe la normativa (…oltre ai primi due invasi di discarica non foderati dal polder, il non trattamento del “tal quale” negli anni, l’illegittimità del sesto ed ultimo invaso, i ricorsi al TAR, ecc.) che hanno portato, tra l’altro, ad inquinare il Parco regionale naturale archeologico dell’Inviolata, dal 2016 facente anche parte del “famoso” Vincolo di area vasta del Mibact di notevole interesse pubblico.

Il sequestro della discarica del 14 marzo 2014

Assolutamente singolare il fatto che Roberto Gualtieri (PD), sindaco di Roma ed anche della Città metropolitana, in questi ultimi anni abbia prestato particolare attenzione al tema «rifiuti». Basti osservare l’interesse mostrato per il termovalorizzatore di Santa Palomba (Pomezia) e per l’impianto per il trattamento dei rifiuti, il TMB sul quale è stato sottoscritto il 12 ottobre 2022, dall’ingegnere Andrea Bussola, direttore generale di «AMA Spa», la municipalizzata del Comune di Roma, un contratto con la «srl Ambiente Guidonia», società provvista di interdittiva antimafia del gruppo di Manlio Cerroni, con il quale si stabilisce l’accoglimento di “rifiuti urbani EER 20 03 01 per la produzione di CDR/CSS e FOS, fino alla concorrenza ogni anno di 100.000 tonnellate».
Giustamente, come può Roberto Gualtieri (oppure i suoi fidatissimi consiglieri), con tutte le cose alle quali deve pensare e provvedere, tener conto e men che mai occuparsi anche dell’inquinamento dell’Inviolata? Oltretutto, lui è solo il sindaco della ex-Provincia di Roma oggi Città metropolitana di Roma Capitale. Quindi l’ordinanza è sua, la facesse rispettare.
Ah già… ma è scaduta nel frattempo (11 mesi), senza che di fatto il TMB di Guidonia sia stato ancora messo in esercizio per sollevare dall’“emergenza” Roma”…e quindi se fino ad oggi si è fatto altro con i rifiuti di Roma, perché si continua con il collaudo di un TMB su falda inquinata?
E comunque, tornando alla discarica, come la mettiamo con il quadro normativo interno e/o comunitario? O con la giurisprudenza dominante che evidenzia come l’art.244 del Dl.vo n. 152/2006 ponga a carico in tal caso della ex Provincia l’obbligo di attivarsi in sede istruttoria per ricercare ed individuare con Ordinanza il responsabile dell’inquinamento???
E come la mettiamo con gli studi pubblicati sull’incremento delle patologie di cui sopra???
Ma quando l’autorità competente dispone di “tali indizi” non è perfettamente in condizione di dimostrare il “nesso di casualità” almeno tra l’attività di discarica e l’inquinamento diffuso rilevato da Arpa Lazio (in ben 12 anni…) rilevante sulla Salute Pubblica????
Viene quindi confermata in pieno l’applicazione della Direttiva UE 2004/35 art. 4 e 5, visto che l’operatore Ecoitalia 87,(non raggiunto dall’Ordinanza della reticente CMRC ma raggiunto da Interdittiva Antimafia), non ha mai confutato nemmeno tali dati (Corte di Giust. UE, n. 534 del 2015; cfr. anche, in precedenza, la decisione del 9.3.2010, in causa C – 378/08). Quindi oggi ne consegue una riflessione a favore una volta tanto dei cittadini del NE Lazio…

Non sarà arrivato il momento che l’amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale ma soprattutto sanitaria, ovvero il sindaco di Guidonia Montecelio, debba avvalersi anche delle presunzioni semplici di cui all’art.2727 cc (Consiglio di Stato, sez. IV, 18 dicembre 2018, n. 7121) per imporre con diffida alla inerte e riluttante Città Metropolitana di emettere l’ordinanza, a cui è obbligata ex art.244 del TUA,per far predisporre immediatamente ALMENO la messa in sicurezza dell’area???? © RIPRODUZIONE RISERVATA – info@hinterlandweb