L’impianto Tmb risulta fondamentale (anche a seguito degli incendi avvenuti negli impianti di Albano Laziale e di Roma, via Salaria) per la chiusura del ciclo integrato di rifiuti urbani all’interno dell’ATO Roma riportato nel Piano dei Rifiuti vigente di cui alla DCRL n. 14 del 18/01/2012 e risulta confermato nella proposta di aggiornamento del nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio 2019-2025 (da un’economia lineare a un’economia circolare) adottato con D.G.R. n. DEC93 del 05/12/2019 dopo il termine del procedimento di VAS e attualmente in discussione in consiglio regionale per la definitiva approvazione
di TOMMASO VERGA
IL 14 LUGLIO DECIDERA’ IL TAR (il Tribunale amministrativo regionale), quindi meglio precederlo. Presentarsi con una determinazione già licenziata, un’autorizzazione a pieno titolo di avvio dell’impianto Tmb, a firma Flaminia Tosini, direttrice del settore ambiente della Regione Lazio, potrebbe risultare per i giudici come un «e mo’ che te metti a ffa’?». Ma anche no. Perché l’atto della dirigente risale al 6 luglio, mentre i ricorsi, una mezza dozzina, recano tutti una data antica addirittura risalenti al 2024.. Tutti inerenti l’impianto di Tmb, di trattamento dei rifiuti all’Inviolata.
Il 14 luglio dunque, il Tar dovrà decidere sul:
1) ricorso promosso da tre associazioni locali contro la delibera della Regione (firmata Tosini, contenente anche il parere reso dal Governo Gentiloni il 22 dicembre 2017) del 15 gennaio 2018, che prendeva atto di tale parere positivo sul tmb e che prolungava il “rinnovo” dell’AIA al 2024;
2) quello presentato dal Comune di Guidonia Montecelio contro la stessa delibera di cui sopra;
3) quello presentato da due associazioni di Fonte Nuova contro la stessa delibera di cui sopra;
4) quello promosso, a settembre 2015, da Ambiente Guidonia srl contro la delibera della Regione (a firma Tosini) del luglio 2015 che incardinava un “rinnovo” dell’AIA del 2010, con un procedimento illegittimo, visto che l’AIA era già stata prolungata fino al 2020 dal nuovo Dlgs del 2014;
5) i ricorsi presentati a novembre 2016 da Ambiente Guidonia srl e da Agricola Lieta spa contro il “vincolone” del MIBACT del 16 settembre 2016;
6) il ricorso promosso da Ambiente Guidonia srl contro l’Ordinanza del Mibact del 2014 con cui si ingiungeva al costruttore del Tmb di sospendere i lavori.
Di seguito, il link della Determinazione firmata da Flaminia Tosini, estensore, responsabile del procedimento e direttore regionale:
RIF_DD_G07907_06_07_2020; «Ambiente Guidonia s.r.l.
Oggetto: Procedimento di Rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29-octies D.Lgs. 152/06 – di cui alla Determinazione n. C1869 del 02/08/2010 – Impianto TMB di Guidonia Montecelio (RM)
Alcuni estratti del provvedimento
VISTA la nota della soc. Ambiente Guidonia srl prot. 24 del 24/6/2020 acquisita al protocollo
regionale 556082 del 25/6/2020 con la quale viene trasmesso il verbale di dissequestro
dell’impianto in questione;
CONSIDERATO che la società Ambiente Guidonia s.r.l. ha presentato in data 19/3/2015 prot.
7 il Piano finanziario e la richiesta di tariffa di accesso proposta secondo il DC 15/2005 per un
totale di 190.000 tonnellate/anno di rifiuti in ingresso per un importo pari ad euro/ton 124,53
ATTESO :
l’impianto in argomento concorre alla rete di impianti per la gestione dei rifiuti
l’impianto risulta fondamentale (anche a seguito degli incendi avvenuti negli impianti di
Albano Laziale e di Roma, via Salaria) per la chiusura del ciclo integrato di rifiuti urbani
all’interno dell’ATO Roma riportato nel Piano dei Rifiuti vigente di cui alla DCRL n. 14
del 18/01/2012 e risulta confermato nella proposta di aggiornamento del nuovo Piano
Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio 2019-2025 (da un’economia
lineare a un’economia circolare) adottato con D.G.R. n. DEC93 del 05/12/2019 dopo il
termine del procedimento di VAS e attualmente in discussione in consiglio regionale per
la definitiva approvazione;
RITENUTO, dunque di applicare la tariffa proposta, pari ad €/ton 124,53 di rifiuto urbano
indifferenziato, al netto di ecotassa, benefit ed iva (qualora dovuti), in quanto coerente con i
prezzi medi di mercato e con impianti di medesima tipologia e quantitativi autorizzati, valida
fino ad approvazione della tariffa definitiva di impianto che dovrà essere presentata entro il 30
giugno 2021
PRESO ATTO di quanto emerso nelle Conferenze dei servizi come da Determinazione n.
G00368 del 15/01/2018, dei pareri degli enti coinvolti e dell’avvenuto dissequestro
dell’impianto;
RITENUTO necessario a seguito di quanto emerso nel procedimento di rinnovo e delle
normative intervenute in seguito all’A.I.A. rilasciata nel 2010, aggiornare e sostituire
integralmente l’allegato tecnico alla Determinazione n. C1869 del 02/08/2010;
RITENUTO, per quanto sopra, di poter rilasciare il rinnovo dell’autorizzazione in oggetto,
DETERMINA
1. di stabilire che l’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte Seconda, Titolo
III-bis, del D. lgs. 152/2006,e s.m.i., di cui alla Determinazione n. C1869 del 02/08/2010
rilasciata al CO.LA.RI. e volturata con Determinazione n. G08879 del 17/07/2015 alla
Ambiente Guidonia s.r.l. (e per essa al proprio legale rappresentante pro tempore), n.
REA RM – 1294069 C.F. e P.IVA 11317471008 con sede legale in Viale del Poggio
Fiorito, 63 – 00144 Roma per l’installazione appartenente alla categoria di attività IPPC:
5.3., Allegato VIII, Parte Seconda, D. lgs. 152/2006 relativa all’impianto integrato per il
trattamento di rifiuti urbani non pericolosi localizzato nel Comune di Guidonia
Montecelio (RM), loc. Inviolata, ha validita fino al 31/12/2024, secondo tutto quanto
indicato nell’Allegato tecnico alla presente determinazione che ne costituisce parte
integrante e sostanziale e sostituisce integralmente l’allegato tecnico di cui alla
Determinazione n.C1869 del 02/08/2010;
2. di prendere atto della verifica di conformità tecnica del I° stralcio datata 12/11/2015
propedeutica all’inizio delle attività finalizzate al collaudo tecnico funzionale
dell’impianto realizzato come da approvazione di cui alla Determinazione n. C1869 del
02/08/2010 aggiornata come da Determinazione n. G0880 del 17/07/2015, a firma del
collaudatore Prof. Ing. Renato Gavasci, ferme restando le prescrizioni riportate nei
documenti di collaudo e nel verbale di sopralluogo per il collaudo stesso del 17/12/2015;
3. di dare atto che il presente atto sostituisce, a norma dell’art. 29-quater, comma 11, del D.
lgs. 152/2006, e s.m.i., e dell’allegato IX, Parte Seconda, del D. lgs. 152/2006, e s.m.i., le
seguenti autorizzazioni ambientali, le quali avranno durata sincrona alla presente A.I.A.:
a. autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
(articolo 208, D. lgs. 152/2006, e s.m.i.);
b. autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti
aspetti sanitari (titolo I, Parte Quinta, D. lgs. 152/2006, e s.m.i.)
c. autorizzazione allo scarico (Capo II, Titolo IV, Parte Terza, D. lgs. 152/2006, e
s.m.i.).
4. di approvare in sostituzione del precedente, l’allegato tecnico al presente atto
5. di autorizzare l’esercizio dell’installazione in questione nel rispetto delle specifiche
prescrizioni contenute nell’allegato tecnico alla presente A.I.A.
6. di prescrivere che la società entro 60 giorni provveda ai seguenti punti, qualora tali
indicazioni non siano ottemperate si procederà secondo l’art. 29 decies del DLgs.
152/2006
a. aggiornamento della verifica di conformità degli impianti esistenti relativamente
al collaudo funzionale degli stessi effettuato a novembre 2015;
b. acquisizione dell’estensione delle previste garanzie secondo le modalità
richiamate nella D.G.R. 239 del 17/04/2009 e s.m.i., per un importo pari ad €
2.365.000,00. La durata della garanzia finanziaria dovrà coprire l’intera durata
della presente A.I.A., maggiorata di due anni;
c. redigere ai sensi dell’articolo 26-bis della Legge 132 del 01/12/2018 di
conversione del D.lgs. 113 del 04/10/2018 (“Decreto Sicurezza”) il Piano di
Emergenza Interno (PEI) ed inviare alla Prefettura di Roma Capitale tutte le
informazioni utili all’elaborazione del Piano Emergenza Esterno (PEE) secondo
le prime disposizioni attuative contenute nella circolare interministeriale prot. n.
2730 del 13/02/2019;
d. la società, dovrà trasmettere entro 60 giorni una relazione idrogeologica al fine di
individuare i piezometri di riferimento di monte e di valle ed i valori delle acque
sotterranee del sito al fine di individuare i valori di riferimento, in considerazione che
il sito è oggetto di procedimento di bonifica;
e. la società dovrà trasmettere entro 60 giorni l’aggiornamento del PMeC alle
integrazioni/prescrizioni indicate nell’allegato tecnico allegato
f. ove necessario, la società dovrà consegnare, all’attenzione dell’Autorità competente,
apposita relazione di riferimento di cui all’art. 29-sexies comma 9-sexies del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i., redatta secondo le modalità indicate nel regolamento di cui al D.M.
95 del 15/04/2019 in vigore dal 10/09/2019;
7. di stabilire che, ad ogni modo, la Ambiente Guidonia s.r.l. è tenuta al rispetto delle
prescrizioni e condizioni, tutte, previste nel presente atto e nei suoi allegati, incluso il
relativo Piano di Monitoraggio e Controllo che dovrà essere aggiornato.
Per le attività non previste nel PMeC già approvato si prevede un tempo di
aggiornamento di 180 giorni successivi ai 60 stabiliti per la presentazione
dell’aggiornamento del PMeC
8. la società Ambiente Guidonia s.r.l. dovrà corrispondere a proprio carico, ai sensi dell’art.
29-sexies comma 6-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e secondo quanto disposto dal D.M.
24/04/2008, al pagamento delle tariffe per i costi sostenuti per i controlli, richiamati
dall’art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
9. di prevedere, fatti salvi i casi di riesame previsti ai sensi dell’art. 29-octies, del D. lgs.
152/2006, e s.m.i., che i contenuti della presente A.I.A. possono essere oggetto di
aggiornamento da parte dell’Autorità competente, una volta realizzate le suddette
condizioni per l’esercizio dell’installazione in questione;
10. Stabilire in proposito che la società predisponga una relazione circa la rispondenza
dell’impianto e del PMeC alle BAT di cui alla Decisione 2018/1147 della Commissione
del 10/872019
11. di stabilire, ancora, che, a norma dell’art. 29 – decies, comma 9, del D. lgs. 152/2006, e
s.m.i., in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di
autorizzazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di
cui all’articolo 29-quattuordecies, l’Autorità competente procederà secondo la gravità
delle infrazioni:
a. alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le
inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore
in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere
applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l’Autorità
competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la
conformità;
b. alla diffida e contestuale sospensione dell’attività per un tempo determinato, ove
si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate
più di due volte all’anno;
c. alla revoca dell’autorizzazione e alla chiusura dell’installazione, in caso di
mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di
reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per
l’ambiente;
d. alla chiusura dell’installazione, nel caso in cui l’infrazione abbia determinato
esercizio in assenza di autorizzazione;
12. di stabilire che, il presente provvedimento, non esime la Ambiente Guidonia s.r.l. dal richiedere eventuali ulteriori autorizzazioni, non già sostituite con la presente A.I.A.,
necessarie al fine dell’ esercizio dell’installazione de quo;
13. di prevedere che, ai fini di quanto previsto all’art. 29-quater, comma 13, del D. lgs. 152/2006, e s.m.i., e fermo restando quanto stabilito al successivo comma 14, del medesimo articolo, copia del presente rinnovo dell’A.I.A. e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, sarà messa tempestivamente a disposizione del pubblico, presso gli uffici dell’Autorità competente;
14. di stabilire che la presente determinazione sarà notificata alla Ambiente Guidonia s.r.l.,
nonché trasmessa alle seguenti Amministrazioni inviate a partecipare alla predetta
Conferenza: Città Metropolitana di Roma Capitale; Comune di Guidonia Montecelio;
ASL Roma 5 (ex Roma G); Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo –
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti
e Viterbo, Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio e dell’Etruria Meridionale;
ARPA Lazio.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ex
artt. 29, 41 e 119 del D. lgs. n. 104/2010), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
il termine di 120 (centoventi) giorni
Il Direttore
Dott. Ing. Flaminia Tosini
(Atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005)
Nel corso della Conferenza sono stati acquisiti il parere della Soprintendenza Archeologica del Lazio e dell’Etruria Meridionale n. 4017 dell’11/03/2016 che di fatto dà atto che la struttura realizzata è esterno alla fascia di rispetto del bene puntuale riportato nella tavola B25 del PTPR, ed il parere della Soprintendenza Belle Arti ePaesaggio per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo n. 6617 del 14/03/2016 che da una parte continua a richiamare l’illegittimità iniziale dell’originario atto autorizzativo – che però ora sarebbe superata dal fatto che l’impianto è fuori dal vincolo – e dall’altra basa il proprio parere negativo richiamando l’avvio di un procedimento di imposizione di nuovo vincolo. Si precisa che tale vincolo era già stato imposto dopo la prima convocazione della Conferenza con una procedura che l’ufficio legislativo del Mibact ha ritenuto non corretta e che proprio alla vigilia della nuova conferenza, cioè in data 11/03/2016 la medesima Soprintendenza ha riavviato; le norme di salvaguardia relative a questo nuovo vincolo pertanto non risultavano ancora applicabili in quanto il Comune di Guidonia Montecelio non aveva ancora provveduto alla pubblicazione prevista dal D.Lgs. 42/2004;
con nota prot. GR/02/16/156775 del 23/3/2016 è stata inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge 241/90, una relazione sulla situazione ai fine di superare il dissenso emerso in conferenza dei servizi da parte del Ministero dei beni e le attività culturali segnalando inoltre che l’impianto in questione, pur con la irregolarità segnalata in fase di approvazione del 2010 e potenzialmente superata con la riduzione dell’area dell’impianto dal luglio 2015, concorre alla rete di impianti per la gestione dei rifiuti per la quale la scrivente regione è in procedura di infrazione comunitaria di cui alla sentenza Corte di Giustizia UE del 15 ottobre 2014 nella causa C-323/13;
Ambiente Guidonia srl. è autorizzata a ricevere presso l’impianto TMB i rifiuti, ad
esclusione delle frazioni derivanti da raccolta differenziata, identificati con i codici CER
di seguito elencati:
1) rifiuti urbani
20 01 08 – rifiuti biodegradabili di cucine e mense [Frazioni non recuperabili]
20 01 38 – legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 [Frazioni non recuperabili]
20 02 01 – rifiuti biodegradabili
20 02 03 – altri rifiuti non biodegradabili;
20 03 01 – rifiuti urbani non differenziati e assimilati così come previsto dal regolamento comunale del Comune conferente;
20 03 02 – rifiuti dei mercati
2) rifiuti speciali non pericolosi
07 02 13 – rifiuti plastici;
15 01 01 – imballaggi in carta e cartone [Frazioni non recuperabili];
15 01 02 – imballaggi in plastica [Frazioni non recuperabili];
15 01 03 – imballaggi in legno [Frazioni non recuperabili];
15 01 05 – imballaggi in materiali compositi [Frazioni non recuperabili];
15 01 06 – imballaggi in materiali misti [Frazioni non recuperabili];
16 01 03 – pneumatici fuori uso;
16 01 19 – plastica;
17 02 01 – legno;
17 02 03 – plastica;
19 05 01 – parte di rifiuti urbani e simili non compostata;
19 12 01 – carta e cartone;
19 12 04 – plastica e gomme;
19 12 10 – rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)
*solo in caso di blocco del processo;
19 12 12 – altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11, provenienti da impianti di livello tecnologico inferiore.
La Ambiente Guidonia s.r.l e, per essa, il proprio legale rappresentante pro tempore, è autorizzata ad accettare, e dunque trattare presso l’impianto TMB, una quantità complessiva massima pari a 600 t/giorno (190.000 t/anno).
I rifiuti speciali non dovranno, in ogni caso, superare il 10% della quantità annua sopra riportata.
La Ambiente Guidonia s.r.l è autorizzata a ricevere, presso l’impianto di compostaggio, i rifiuti identificati con i codici CER di seguito elencati:
02 01 02 – scarti animali
02 01 03 – scarti vegetali
02 01 06 – feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
02 01 07 – rifiuti derivanti dalle silvicoltura
02 02 03 – scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 04 – scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 01 – scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 01 – scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
03 01 01 – scarti di corteccia e sughero
03 01 05 – segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03 03 01 – scarti di corteccia di legna
03 03 07 – scarti della separazione meccanica della produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
03 03 08 – scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
04 02 10 – materiale organico proveniente da prodotti naturali (es. grasso, cera)
04 02 21 – rifiuti da fibre tessili grezze
15 01 01 – imballaggi in carta e cartone
15 01 03 – imballaggi in legno
19 06 06 – digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
20 01 01 – carta e cartone
20 01 08 – rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 38 – legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 02 01 – rifiuti biodegradabili
20 03 02 – rifiuti dei mercati
La Ambiente Guidonia s.r.l e, per essa, il proprio legale rappresentante pro tempore, è autorizzata ad accettare, e dunque trattare presso l’impianto per la produzione di compost di qualità, una quantità complessiva massima pari a 90 t/giorno (27.000 t/anno).
Le operazioni di gestione autorizzate sui rifiuti di cui sopra sono richiamate di seguito:
Operazioni di recupero:
R13 – Messa in riserva.
R5 – Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche.
R4 – Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici.
R3 – Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi
(comprese le operazioni di compostaggio e le altre trasformazioni biologiche).
Operazioni di smaltimento:
D15 – Deposito preliminare.
D13 – Raggruppamento preliminare.
L’impianto è autorizzato allo svolgimento di tutte le operazioni sopra richiamate purché avvengano in un ciclo di produzione complesso ed unitario.