Francesco Menditto, procuratore capo di Tivoli

FRANCESCO MENDITTO, a capo della procura della Repubblica di Tivoli, ha reso noto uno studio sul cosiddetto «Codice rosso» a un anno dal varo della legge (quel che segue è la sintesi «numerica» mentre sul sito della procura – www.procurativoli.it – è reperibile la relazione su un anno di applicazione nel circondario – 520.000 abitanti in 75 comuni della provincia di Roma).

LA LEGGE 69 del 2019 HA COMPIUTO un anno d’età. Più che per il numero di edizione, è conosciuta come «Codice rosso». Si tratta della legge che consente di intervenire più efficacemente su un fenomeno – la violenza di genere – comunque tuttora sottovalutato, che colpisce le donne.

SINTESI DELLA VALUTAZIONE
Pur se la legge n. 69/2019 non affronta direttamente il tema delle risorse necessarie e adotta meccanismi troppo rigidi, va condivisa la scelta legislativa di assicurare priorità alla trattazione di questi reati.
In sostanza, lì dove non si era adeguatamente operato a tutela delle vittime di violenza di genere e nel contrasto a questo tipo di reati, l’entrata in vigore della legge n. 69/2019 ha avuto il merito di richiamare l’attenzione delle istituzioni sul tema.

IN ESTREMA SINTESI
le azioni positive in atto da quattro anni nel contrasto ai reati di violenza di genere – a partire dall’impegno di 4 magistrati su 8 e dalla sensibilizzazione della polizia giudiziaria, oltre che da un lavoro di “rete” – hanno consentito di ridurre al minimo le criticità della nuova legge;
– il principale obiettivo della Procura di Tivoli è stato ed è quello di applicare la nuova legge in modo non formale né burocratico ma rispettandone la sua ratio in attuazione di principi costituzionali e convenzionali.

In ogni caso, la tutela della vittima dei reati di violenza di genere (trattasi in larghissima parte di violenza di uomini ai danni di donne) non può essere delegata solo alla magistratura, alle forze dell’ordine e alla polizia giudiziaria.

I DATI
La relazione offre numerosi dati per conoscere il fenomeno della violenza di genere e gli effetti della legge Codice rosso:
a) l’aumento del 100% delle denunce negli ultimi 4 anni;
b) l’incremento costante nell’anno di applicazione del Codice rosso (9% rispetto all’anno precedente, nonostante il lockdown);
c) la conferma che la violenza di genere è per la grandissima parte maschile ai danni di donne (circa 80% di autori del reato uomini);
d) i dati quantitativi, differenziati per indagato (uomo o donna) e vittima (uomo o donna)
i maltrattamenti (art. 572 c.p.) sono commessi per la gran parte da uomini (78%) ai danni delle donne. Quando autori del reato sono donne (22%), le parti offese sono per la metà donne e per la metà uomini e in gran parte derivano da situazioni di disagio della donna (tossicodipendenza o alcoldipendenza);
la violenza sessuale (art. 609-bis ss. c.p.) è commessa per la quasi totalità da uomini (96%) ai danni principalmente di donne (80%), ma anche di uomini (20%). Nei rarissimi casi in cui autori del reato sono donne (4%), le parti offese sono per la quasi totalità donne;
gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.) sono commessi in gran parte da uomini (74%) ai danni principalmente di donne (67%), ma anche di uomini (33%). Nei limitati casi in cui autori del reato sono donne (26%), le parti offese sono per la metà uomini per l’altra metà donne;
le lesioni codice rosso (art. 582 c.p. aggravato dalla relazione) sono commesse in gran parte da uomini (77%) ai danni principalmente di donne (73%), ma anche di uomini (27%). Nei limitati casi in cui autori del reato sono donne (23%), le parti offese sono per la metà uomini per l’altra metà donne;
la diffusione illecita di immagini con contenuto sessualmente esplicito (art. 612-ter c.p), riguarda nella totalità di casi autori del reato uomini e persone offese donne;
e) i dati qualitativi per cui
– tra la vittima e l’autore del reato intercorre nel 90% dei casi una relazione intima. Al primo posto troviamo i partner con una presenza di reati molto elevata pari al 45%, seguiti dai familiari col 15%;
– il 72% dei reati è commesso tra le mura domestiche;
– nel 25% dei reati è coinvolto un minorenne.
f) l’ampia tutela della vittima:
– nel 15% delle denunce, circa, viene adottata una misura cautelare o precautelari;
* l’ampio utilizzo dell’arresto e dell’allontanamento dalla casa familiare dell’autore del reato (20% del totale complessivo);
* l’ampio utilizzo delle misure cautelari personali (55% del totale complessivo);
– l’ampio utilizzo a tutela delle vittime delle misure di prevenzione.